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Come si determina l’imposta unica sulle scommesse per i bookmakers esteri non collegati al totalizzatore nazionale
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Come si determina l’imposta unica sulle scommesse per i bookmakers esteri non collegati al totalizzatore nazionale |
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GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - Imposta unica sulle scommesse - Determinazione forfettaria imponibile - Criteri introdotti dall'art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014 - Decorrenza - Individuazione - Applicabilità a tutti i soggetti passivi e non solo a quelli regolarizzati - Sussistenza - Fondamento. |
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In tema di imposta unica sulle scommesse, la determinazione dell’imposta su un imponibile forfetario - coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per il periodo d’imposta antecedente a quello di riferimento - con l’aliquota massima stabilita dall’art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), del d.lgs. n. 504 del 1998, prevista dall’art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014, si applica a tutti i soggetti non collegati al totalizzatore nazionale che non aderiscono al regime di regolarizzazione previsto dall’art. 1, comma 643, della l. n. 190 del 2014, ovvero che, pur avendo aderito, ne sono decaduti, e ciò a decorrere dal 1° gennaio 2016, essendo per i precedenti periodi d’imposta applicabile, anche per i soggetti non regolarizzati, il metodo di calcolo di cui all’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011. |
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La pronuncia si occupa del criterio di determinazione dell’imposta unica sulle scommesse dovuta per l’anno 2015 dai bookmakers esteri operanti in Italia per il tramite di centri di trasmissione dati che offrono il servizio di scommesse con vincite in danaro al di fuori del collegamento al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane. Si tratta di materia resa assai intricata dal sovrapporsi, in un breve arco di tempo, di interventi legislativi specifici di non agevole coordinamento, che hanno alimentato criticità operative, in particolar modo la successione temporale dei differenti criteri stabiliti dalle varie norme per i soggetti non aderenti alla procedura di regolarizzazione. Al fine di offrire compiuta risposta al problema, la Suprema Corte muove dalla ricognizione delle disposizioni succedutesi sull’argomento (l’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011; l’art. 1, commi 643 e 644, legge n. 190 del 2014; l’art. 1, comma 926, della legge n. 208 del 2015) riprodotte nella pronuncia nel loro tenore testuale ed analizzate in maniera coordinata alla luce della ratio legis che ispira le stesse. Seguendo questo metodo, i giudici di legittimità chiariscono che il criterio di quantificazione dell’imposta introdotto dall’art. 1, comma 643, lett. g), della legge n. 190 del 2014 (ovvero il computo in base ad imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta) trova applicazione soltanto a far data dal 1° gennaio 2016, attesa la natura di mera proroga dei termini da assegnare all’art. 1, comma 926, della legge n. 208 del 2015. Con quest’ultima disposizione - afferma la Suprema Corte - il legislatore ha inteso “non già favorire, con un più agevole metodo di calcolo forfettario dell’imponile, l’operatore che si fosse regolarizzato entro il nuovo termine del 31 gennaio 2016, ma spostare in avanti di un anno tanto il termine ultimo per la regolarizzazione quanto quello iniziale di operatività del nuovo metodo di determinazione dell’imposta nei confronti dei soggetti non regolarizzati”. Da ciò consegue che per i periodi d’imposta anteriori al 2016 (nella specie, l’accertamento concerneva l’anno 2015) trova applicazione per i bookmakers esteri non aderenti alla regolarizzazione (nonché per quelli aderenti ma poi decaduti) il metodo di computo contemplato dall’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, fondato su elementi documentali (comunque reperiti, pur se forniti dal contribuente) da cui evincere l’ammontare delle giocate effettuate oppure, in mancanza di tali elementi, quantificato induttivamente sulla scorta della raccolta media della provincia di ubicazione del punto di gioco desunta dai dati del totalizzatore nazionale. |
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Riferimenti Giurisprudenziali |
Cass., sez. trib., 13 aprile 2026, n. 9346; Cass., sez. trib., 16 marzo 2026, n. 5924; Cass., sez. trib., 12 giugno 2025, n. 15716; Cass., sez. trib., 22 maro 2025, n. 7673; Cass., sez. trib., 2 settembre 2022, n. 25989. |
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Rif. normativi |
Art. 4, comma 1, d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 Art. 24, comma 10, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 Legge 15 luglio 2011, n. 111. Art. 1, comma 643, legge 23 dicembre 2014, n. 190 Art. 1, comma 644, legge 23 dicembre 2014, n. 190 Art. 1, comma 926, legge 28 dicembre 2015, n. 208 |
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Dati sentenza |
Cass., sez. trib., ord. 18 settembre 2026, n.25515 – Pres Iofrida – Est. D’Alessandro
Redattore: cons. Raffaele Rossi |