Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria è l`organo di autogoverno della magistratura tributaria. La sua funzione è quella di concorrere alla tutela dell`autonomia e dell`indipendenza dei giudici e dei magistrati tributari, esercitando le attribuzioni che la legge gli assegna in materia di status, organizzazione, formazione, vigilanza e disciplina.

La giurisdizione tributaria è oggi esercitata dai magistrati tributari reclutati secondo le modalità previste dalla legge e dai giudici tributari già presenti nel ruolo unico nazionale. Il CPGT opera, in questo quadro, come sede istituzionale del governo autonomo della magistratura tributaria, adottando provvedimenti e atti generali che incidono sull`organizzazione della funzione giurisdizionale tributaria e sulla posizione professionale dei suoi componenti.

Composizione

Il CPGT è composto da quindici componenti:

  • undici componenti togati, eletti dai giudici tributari e dai magistrati tributari appartenenti alle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado;

  • quattro componenti laici, eletti dal Parlamento: due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

I componenti eletti dal Parlamento sono scelti tra professori universitari in materie giuridiche o tra soggetti abilitati alla difesa dinanzi agli organi della giustizia tributaria, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno dodici anni.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, scelto tra i componenti eletti dal Parlamento. Dopo l`insediamento, il Consiglio procede inoltre all`elezione dei due Vicepresidenti, secondo le modalità previste dal Regolamento interno.

Il CPGT dura in carica quattro anni. I componenti partecipano all`attività e alle deliberazioni del Consiglio in posizione di parità e, per la durata del mandato, sono esonerati dalle funzioni giurisdizionali, conservando la titolarità dell`ufficio.

Funzioni

Le attribuzioni del CPGT sono stabilite principalmente dal decreto legislativo n. 545 del 1992 e dalle successive modifiche, nonché dal Regolamento interno del Consiglio.

Il Consiglio decide sugli aspetti più rilevanti della vita professionale dei giudici e dei magistrati tributari e sull`organizzazione della giustizia tributaria. In particolare, il CPGT:

  • verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami relativi alle elezioni;

  • disciplina il proprio funzionamento mediante regolamento interno;

  • delibera sulle nomine e sugli altri provvedimenti riguardanti i componenti delle Corti di giustizia tributaria;

  • stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti;

  • stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi;

  • stabilisce annualmente i carichi esigibili dei magistrati tributari e dei giudici tributari;

  • assicura la formazione e l`aggiornamento professionale;

  • esprime pareri sugli schemi di regolamento e di convenzione che riguardano il funzionamento della giustizia tributaria;

  • formula proposte per l`adeguamento e l`ammodernamento delle strutture e dei servizi;

  • predispone elementi utili alla relazione annuale sullo stato della giustizia tributaria;

  • vigila sul funzionamento dell`attività giurisdizionale e può disporre ispezioni;

  • delibera sulle sanzioni disciplinari nei casi e secondo le procedure previste dalla legge.

Il CPGT non esercita funzioni giurisdizionali in senso proprio: non decide le controversie tributarie, che spettano alle Corti di giustizia tributaria. Esercita invece funzioni di governo autonomo, amministrazione, vigilanza, organizzazione e disciplina dell`ordine giudiziario tributario.

Gli atti

Il CPGT adotta atti relativi sia a singoli giudici o magistrati tributari, sia all`organizzazione generale della giustizia tributaria.

Tra gli atti di carattere generale rientrano:

  • il Regolamento interno, con il quale il Consiglio disciplina la propria organizzazione e il proprio funzionamento;

  • il Regolamento di amministrazione e contabilità, relativo alla gestione autonoma delle spese di funzionamento;

  • il Regolamento elettorale, che disciplina le modalità di elezione dei componenti togati;

  • le delibere, con cui il Consiglio decide sulle pratiche di propria competenza;

  • le risoluzioni, le direttive e le circolari, mediante le quali vengono fissati criteri, indirizzi organizzativi e orientamenti applicativi;

  • i pareri e le proposte rivolti al Ministro dell`economia e delle finanze o ad altri organi istituzionali, nei casi previsti dalla legge.

Il CPGT dispone inoltre di autonomia contabile per le spese relative al proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato. La gestione avviene sulla base del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo, soggetti al controllo della Corte dei conti.

Organizzazione

Il CPGT decide attraverso un procedimento di tipo amministrativo. Le pratiche sono normalmente istruite dalle Commissioni, che svolgono la fase referente, e sono poi sottoposte all`esame del Consiglio in seduta plenaria, cui spetta la decisione finale.

L`organizzazione interna del Consiglio è disciplinata dal Regolamento interno e si articola, in particolare, nelle Commissioni, nel Consiglio in seduta plenaria, nel Comitato di Presidenza e nell`Ufficio di segreteria.

Le Commissioni referenti

Per lo svolgimento dell`attività istruttoria, la formulazione delle proposte di delibera e le ulteriori attività preparatorie, il Consiglio istituisce apposite Commissioni.

Le Commissioni sono composte da tre o più componenti, fino a un massimo di cinque, tra i quali sono designati un Presidente e un Vicepresidente. La loro composizione è stabilita annualmente dal Consiglio, su proposta del Comitato di Presidenza.

Ciascuna Commissione cura le pratiche rientranti nel proprio ambito di competenza: esamina gli atti, svolge gli accertamenti necessari, acquisisce documenti e informazioni, può procedere ad attività istruttorie e formula una proposta motivata da sottoporre alla deliberazione del Consiglio.

Le Commissioni non assumono, di regola, la decisione finale: esse svolgono la funzione referente, mentre la deliberazione conclusiva spetta al Consiglio.

Il Consiglio in seduta plenaria

Il Consiglio in seduta plenaria è l`organo al quale spetta l`adozione delle deliberazioni finali. Ne fanno parte tutti i componenti del CPGT.

Il Consiglio delibera sulle proposte provenienti dalle Commissioni e sui provvedimenti rientranti nelle proprie attribuzioni. Le sedute sono convocate dal Presidente e sono valide secondo il quorum previsto dal Regolamento interno.

In sede plenaria vengono esaminate e decise le questioni relative, tra l`altro, allo status dei giudici e dei magistrati tributari, all`organizzazione degli uffici, alla formazione, ai criteri generali di ripartizione degli affari, alle applicazioni, ai pareri e alle risoluzioni.

Le deliberazioni del Consiglio possono riguardare singole posizioni soggettive oppure assumere portata generale, quando fissano criteri o indirizzi destinati a disciplinare l`attività degli organi della giustizia tributaria.

Il Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente del CPGT, che lo presiede, dai due Vicepresidenti e da due componenti eletti dal Consiglio.

Il Comitato assiste e collabora con il Presidente nell`esecuzione delle deliberazioni, nell`attuazione delle direttive del Consiglio e, più in generale, nello svolgimento delle funzioni presidenziali.

Il Presidente sente preventivamente il Comitato di Presidenza sulla formazione dell`ordine del giorno delle sedute del Consiglio. Delle determinazioni più rilevanti assunte dal Comitato, il Presidente informa il Consiglio nella seduta immediatamente successiva.

Il Comitato svolge quindi una funzione di impulso, raccordo e supporto organizzativo dell`attività consiliare. Non sostituisce il Consiglio nelle decisioni di competenza plenaria, ma contribuisce ad assicurarne il funzionamento e la continuità dell`azione amministrativa.

L`Ufficio di segreteria

Il CPGT è assistito da un Ufficio di segreteria, che svolge compiti strumentali e di supporto all`attività consiliare.

L`Ufficio di segreteria assicura la tempestività degli adempimenti, la trasparenza dei procedimenti, il miglioramento dei servizi e la certezza delle informazioni, anche mediante l`utilizzo di strumenti informatici.

Il Segretario generale assiste il Consiglio, il Presidente e il Comitato di Presidenza nella predisposizione e nello svolgimento dei lavori. Cura i rapporti conseguenti alle deliberazioni consiliari, sovrintende alla redazione dei verbali, alla conservazione degli atti e all`esecuzione delle deliberazioni, coordina l`attività dei dirigenti e assicura il buon andamento dei servizi e degli uffici.

L`Ufficio di segreteria è articolato in uffici interni che svolgono compiti di supporto nelle materie di competenza del Consiglio, tra cui lo status dei giudici tributari, l`organizzazione, la documentazione, i rapporti istituzionali, la comunicazione, l`informatica e l`attività ispettiva.

Procedimento disciplinare

Il CPGT ha competenze anche in materia disciplinare nei confronti dei componenti della giustizia tributaria.

Il procedimento disciplinare è promosso nei casi previsti dalla legge e si svolge secondo una procedura che assicura la contestazione degli addebiti, la possibilità per l`interessato di presentare giustificazioni, lo svolgimento dell`istruttoria e la discussione davanti al Consiglio.

Il Consiglio può deliberare l`irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dalla normativa, tra cui l`ammonimento, la censura, la sospensione dalle funzioni, l`incapacità a esercitare incarichi direttivi e la rimozione dall`incarico nei casi più gravi.

La sanzione deliberata dal CPGT è applicata con decreto del Ministro competente.

Ufficio ispettivo e Ufficio del massimario nazionale

Presso il CPGT è istituito l`Ufficio ispettivo, con carattere di autonomia e indipendenza. Esso è composto da magistrati o giudici tributari e svolge attività finalizzate a supportare l`esercizio delle competenze di vigilanza sul funzionamento dell`attività giurisdizionale delle Corti di giustizia tributaria.

Presso il CPGT è inoltre istituito l`Ufficio del massimario nazionale. L`Ufficio ha il compito di rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni delle Corti di giustizia tributaria di secondo grado e le decisioni più significative delle Corti di primo grado.

Le massime alimentano la banca dati della giurisprudenza tributaria di merito, gestita dal Ministero dell`economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite dalla normativa e dalle convenzioni previste.

Questi uffici rafforzano il ruolo del CPGT non solo come organo di gestione dello status dei giudici tributari, ma anche come presidio di qualità, conoscibilità e funzionalità del sistema della giustizia tributaria.

Il sistema del governo autonomo della giustizia tributaria

Il governo autonomo della magistratura tributaria si fonda sull`attività del CPGT e sul raccordo con gli organi della giustizia tributaria presenti sul territorio.

I Presidenti delle Corti di giustizia tributaria svolgono funzioni di vigilanza, organizzazione e segnalazione, fornendo al Consiglio gli elementi necessari per l`esercizio delle sue attribuzioni. Il CPGT, a sua volta, stabilisce criteri generali, adotta delibere e risoluzioni, esercita funzioni di vigilanza e formula proposte per migliorare il funzionamento della giustizia tributaria.

Il sistema mira ad assicurare che i giudici e i magistrati tributari operino in condizioni di autonomia, imparzialità e professionalità, nel rispetto delle esigenze di efficienza del servizio giustizia e dei diritti delle parti processuali.

Il CPGT rappresenta, pertanto, il principale punto di equilibrio tra autonomia della funzione giurisdizionale tributaria, organizzazione degli uffici, formazione professionale, responsabilità disciplinare e miglioramento del servizio reso ai cittadini e alle istituzioni.

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