La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dalla CGT di Caserta sulla questione relativa alla giurisdizione ordinaria o tributaria delle controversie sui contributi o canoni consortili dovuti al Consorzio ASI

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La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte Tributaria di Caserta sulla questione relativa alla giurisdizione ordinaria o tributaria delle controversie sui contributi o canoni consortili dovuti al Consorzio ASI

 

 

092 GIURISDIZIONE CIVILE  -  025 DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE - GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE - Consorzi per le aree di sviluppo industriale (d.l. 244/95) - Contributi - Determinazione - Imposizione alle imprese consorziate - Ordinanze ingiuntive di pagamento ex art. 2 R.D. 639/1910 - Opposizione da parte dell'impresa debitrice – Giurisdizione Tributaria o Ordinaria.

 

 

Il Primo Presidente, con decreto n. 25232 dell’11 settembre 2026, ha ritenuto inammissibile il rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, con ordinanza depositata il 10 giugno 2026, sugli atti di riscossione dei contributi consortili dovuti al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Caserta.

 

Il fatto.

Il contenzioso riguarda un giudizio di impugnazione avente a oggetto due avvisi di accertamento per gli anni 2019 e 2020 e i prodromici atti di diffida e messa in mora, emessi dalla concessionaria per la riscossione del Consorzio ASI di Caserta relativamente a oneri consortili non pagati e dovuti dalla ricorrente società quale soggetto economico insediato nell’area industriale di pertinenza del medesimo Consorzio.

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, con ordinanza in data 10 giugno 2026, ha proposto un rinvio pregiudiziale, ai sensi dell’art. 363-bis cod. proc. civ., avente ad oggetto principalmente la questione di giurisdizione, ovvero se le controversie relative ai contributi o canoni consortili dovuti al Consorzio ASI rientrino nella giurisdizione del giudice tributario o in quella del giudice ordinario. Inoltre, la Corte tributaria ha chiesto alla Corte di cassazione di chiarire se i Consorzi ASI, aventi natura di enti pubblici economici, abbiano la potestà di emettere l’atto accertativo di cui all’art. 1, comma 792, lettera b), della legge n. 160 del 2019, come richiamato e strutturato nell’avviso di accertamento emesso, e se gli avvisi di diffida con costituzione in mora, quali atti presupposti indicati nell’avviso di accertamento, costituiscano titolo idoneo per l’emissione del successivo avviso di accertamento esecutivo da parte del concessionario della riscossione.

Il difetto di giurisdizione dipenderebbe dalla natura di corrispettivo privatistico dei contributi richiesti e dalla riconducibilità del Consorzio ASI nel novero degli enti pubblici economici, come tali privi di potestà impositiva. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta afferma di condividere l’impostazione difensiva della ricorrente e di ritenersi, perciò, priva di giurisdizione. Nondimeno, prosegue l’ordinanza di rimessione, la questione della sussistenza della giurisdizione tributaria in ordine ai canoni consortili ASI presenta marcati profili di problematicità» tali da giustificare un rinvio pregiudiziale.

 

La decisione.

Con il decreto in esame, il Primo Presidente, pur richiamando l’orientamento secondo il quale il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. alla Cassazione può essere proposto anche dal giudice tributario, ha rilevato lacune motivazionali dell’ordinanza interlocutoria del giudice a quo che impediscono alla Corte di comprendere esattamente quale sia la composizione dei crediti di cui è intimato l’accertamento coattivo con gli avvisi di accertamento impugnati.

In altri termini, il provvedimento di rinvio non tenta alcuna analisi del caso, descritto in modo del tutto sommario; non indica, a sostegno del dubbio di giurisdizione, alcun precedente del Collegio allargato della nomofilachia, nonostante l’obiettiva esistenza di un orientamento giurisprudenziale sul punto (a partire da Cass., Sez. Un., 1° aprile 1999, n. 203); non cerca un approfondimento interpretativo, mostrando in definitiva di aver maturato una propria convinzione (circa l’insussistenza della giurisdizione tributaria) e di voler ricorrere all’intervento nomofilattico preventivo della Corte di cassazione al solo scopo di vedere convalidata la soluzione così provvisoriamente prospettata.

Quanto ai restanti due quesiti, di fatto esplicitati esclusivamente nel dispositivo, senza che in precedenza fossero oggetto di alcun approfondimento specifico, il Primo Presidente rileva che la stessa ordinanza del giudice rimettente, nel prediligere una soluzione declinatoria della giurisdizione tributaria, non si sforza di spiegare come, a quel punto, gli interrogativi siano suscettibili di conservare una qualche rilevanza sulla decisione del caso concreto davanti al giudice a quo, posto che tali profili di indagine, stante la ritenuta assorbenza della questione pregiudiziale di giurisdizione, sarebbero evidentemente affrontati da altro giudice (in tesi, quello ordinario), ovvero dallo stesso organo rimettente, ma solo se venisse respinto il dubbio di giurisdizione proposto.

Pertanto, si conclude per l’inammissibilità del rinvio pregiudiziale, in quanto lo strumento di cui all’art. 363-bis cod. proc. civ., attribuito alla Corte regolatrice in funzione implementativa della coerenza sistemica dell’ordinamento, è stato concepito dal legislatore, e vive nella prassi applicativa, per rispondere a un’esigenza di intervento nomofilattico su una questione che, arrovellando gli operatori ed essendo fonte di una grave difficoltà interpretativa, appare bisognevole di un esame preventivo, al fine di evitare un lungo e complesso contenzioso prima dell’auspicabile consolidarsi dell’interpretazione giuridica preferibile al riguardo.

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 15/10/2014, n. 21760, Rv. 632510 – 01 (DIFF)

Cass. Sez. 1, 26/02/2007, n. 4373, Rv. 596354 – 01 (VEDI)

Cass. Sez. U., 01/04/1999, n. 203, Rv. 524793 – 01 (DIFF)

Corte trib. primo grado di Caserta, 30/03/2026, n. 1359 (DIFF)

Rif. normativi

D.l. 23/06/1995, n. 244, art. 11

Legge 08/08/1995, n. 341

L. 5 ottobre 1991, n. 317 art. 37

Dati sentenza

Cass. civ., decreto P.P. n. 25232 dell’11 settembre 2026

                                                                                 Redattore: Cons. Luca Varrone