Accorpamento ed estinzione degli enti accorpati: la Corte di Cassazione precisa in quali casi e fino a quale termine, in mancanza di una espressa previsione legislativa, può aversi la perdurante legittimazione degli enti accorpati a svolgere le proprie at

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ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE – Effetto estintivo a seguito di accorpamento – Effetto non immediato – Necessità di conclusione della procedura di accorpamento – Perdurante legittimazione a svolgere le attività istituzionali – Esazione dei tributi

 

Nell’ipotesi di successione tra enti, per accorpamento di un ente o di più enti ad un altro (ente accorpante), l’estinzione degli enti accorpati, ove non sia espressamente regolata dalla legge, si produce solo a seguito della conclusione della procedura di accorpamento e si completa con il conferimento all’ente accorpante dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, degli enti accorpati.

 

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su una controversia avente ad oggetto l’impugnativa di un avviso di pagamento relativo a contributi consortili per opere irrigue, dovuti per l’anno 2018, emesso da un ente consortile siciliano, del quale - in base alla previsione dell’art.13 della l.r. della Sicilia del 28 gennaio 2014 n. 5, istitutiva di nuovi Consorzi e regolante la riorganizzazione e la ridefinizione degli ambiti territoriali dei consorzi - era stato disposto l’accorpamento con altro consorzio (attributario di competenza per una maggiore estensione territoriale), ha affermato che, quando non sia la legge a prevedere che l’effetto estintivo del consorzio accorpato sia contestuale all’istituzione del nuovo ente accorpante, debba essere riconosciuta ai precedenti consorzi la perdurante legittimazione a compiere le attività istituzionali e  a gestire i rapporti giuridici sia precedenti alla data di entrata in vigore della norma istitutiva dei nuovi consorzi, sia quelli anteriori al completamento dell’operazione di accorpamento.

I giudici di legittimità hanno evidenziato come la soluzione prospettata risulti corrispondente al quadro normativo applicabile alla vicenda esaminata e non sia  incompatibile né contraria con l’assetto programmatico normativamente indicato, il quale, nel prevedere un esercizio non immediato delle attività consortili da parte del nuovo ente, ha consentito lo svolgimento di un “periodo transitorio” (peraltro, nel caso di specie, espressamente disciplinato, con apposito regolamento,  dall’organo commissariale designato ad occuparsi della riorganizzazione degli enti consortili), durante il quale i precedenti consorzi hanno continuato a svolgere le proprie attività (segnatamente, per quanto interessa, anche il servizio impositivo e di esazione) nel segno della permanenza degli “affidamenti” in atto sino alla conclusione del processo di razionalizzazione degli ambiti territoriali.

La Cassazione ha, poi escluso che nel caso di specie siano venuti in rilievo gli istituti pubblicistici della delega di funzioni (o di poteri), dal momento che il preesistente consorzio ha continuato a svolgere le attività già ad esso affidate in attesa della definizione del processo di riunificazione degli enti, o della delegazione interorganica, in ragione dell’alterità soggettiva tra i due enti.

La Corte, infine, ha giudicato erroneo anche il riferimento, contenuto nei provvedimenti dell’organo commissariale, ad una legittimazione del consorzio preesistente ad agire come mandatario senza rappresentanza del Consorzio accorpante: da un lato, perchè preesistendo in capo al consorzio preesistente la legittimazione allo svolgimento dell’attività in parola, non vi era necessità di conferire alcun “incarico” a detto ente da parte di quello incorporante; dall’altro, perché il mandato senza rappresentanza di cui all’art.1705 c.c. rappresenta fattispecie non esportabile in ambito pubblicistico, ove l’affidamento di funzioni è regolato dall’istituto della delega intersoggettiva, che opera tra rami diversi dell’amministrazione e che deve essere prevista dalla legge.

Orientamenti Giurisprudenziali

Conformi: Cass. civ., sez, I, 31 luglio 2025, n. 22104;

Non conformi: ---

Rif. normativi

Art.13 della l.r. Sicilia del 28 gennaio 2014 n. 5;

Art.1705 c.c.

Dati sentenza

Cass. civ., sez. trib., ord. 7 luglio 2026, pubbl.  26 agosto 2026, n. 24787

                                                                                           Redattrice: Ida Raiola