Appartiene al giudice amministrativo la controversia sulla cancellazione della partita IVA

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli - Sezione 16, Sentenza del 03/03/2026, pubb. il 16/4/2026, n. 6090/2026

Giudice monocratico G. Di Cecilia

Massima

La cancellazione della partita IVA disposta ai sensi dell`art. 35, comma 15-bis, del d.P.R. n. 633/1972 non integra una misura sanzionatoria né un accessorio del tributo, ma costituisce un provvedimento amministrativo volto alla prevenzione delle frodi fiscali, estraneo al rapporto tributario in senso stretto, con la conseguenza che il contribuente è titolare di una posizione di interesse legittimo e che le relative controversie rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, non essendo tali atti inclusi tra quelli impugnabili dinanzi al giudice tributario.

Art. 35, comma 15-bis, del d.P.R. n. 633/1972

Art. 2 del d.lgs. n. 546/1992

Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992

Corte giustizia tributaria di primo grado di Salerno n. 4508/2025 (CONF.)

Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche n. 279/2023 (CONF.)

Corte giustizia tributaria di primo grado di Salerno n. 12/2023 (CONTRA)

Cass. n. 18346 del 2025 (VEDI)

Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies