La mancata riassunzione del processo interrotto determina l'estinzione del processo

Massima

 

 

 

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 3, Sentenza del 19/6/2025, n. 4512

Composizione

Pres. Montagna – Rel. Sebastiano Napolitano

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)   293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

 

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Mancata riassunzione - Estinzione del giudizio - Fondamento

Massima

Nel processo tributario, l’omessa riassunzione, nel termine di legge, del giudizio a seguito della dichiarazione di interruzione per morte del difensore, ne determina l’estinzione, che è rilevabile anche d’ufficio ai sensi dell’art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992.

 

Rif. normativi

 

           art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992

           art. 307 c.p.c.

           art. 300 c.p.c.

 

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 29569 del 2018 (CONF.)

Cass. n. 789 del 2025 (VEDI)

Cass. n. 32276 del 2018 (VEDI)

   

Anno pubbl.

2025

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