Abbuoni provvigionali agli assicurati, onere della prova e indeducibilità dei costi non documentati nel reddito d'impresa

Massima

 

 

  • Sentenza del 25/11/2025, dep. 11/05/2026, n. 72/2026 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Novara, sez. 1

Composizione

  • Pres. Pezone
  • Rel. Mondello

 

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI   532 REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO  DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETA' DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE 

 

Reddito d’impresa – Agente assicurativo – Abbuoni provvigionali riconosciuti ai clienti – Deducibilità – Condizioni – Individuazione.

 

Massima

In tema di reddito d’impresa, ai sensi degli artt. 85, comma 1, e 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è legittimo il recupero ad imposizione nei confronti di un agente assicurativo dei costi rappresentati dagli “abbuoni provvigionali” riconosciuti agli assicurati a scopo di “fidelizzazione” in assenza della prova, da parte del contribuente, dell’effettivo sostenimento del costo così come quantificato ed appostato in bilancio.

Rif. Normativi

  • D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 85
  • D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 109

Vedi

  • Non si rinvengono precedenti in termini

Anno pubb.

2026

 

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