Quali limiti per l'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'avviso di accertamento IMU?

Massima

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli - Sezione 19, Sentenza del 09/03/2026 pubb. il  11/3/2026, n. 4064

Composizione

Pres. Rel. L. Tuccillo

 

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI)   340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

 

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972  art. 1, comma 162, della l. n. 296/2006 - Atto impositivo - Allegazione ad esso degli atti di riferimento - Necessità - Condizioni.

Massima

In materia di tributi locali, l’ art. 1, comma 162, della l. n. 296/2006, conformemente all’ art. 7 comma 1, della l. n. 212/2000, impone l’ allegazione all’atto impositivo degli atti a cui la motivazione faccia riferimento, solo se non facilmente conoscibili dal contribuente e sempre che non ne sia riprodotto il contenuto essenziale.

Rif. normativi

Art. 7, comma 1, della l. n. 212/2000           

Art. 3, comma 1, della l. n. 241/1990

Art. 1, comma 162, della l. n. 296/2006

Art. 24 Cost.   

Art. 97 Cost.   

d.lgs. n. 507/1993

Rif. Giurisprudenziali

Cass. 33327 del 2023 (CONF.)

   

Anno pubbl.

2026

 

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