Regime tributario agevolato per i lavoratori rimpatriati anche se manca la discontinuità con la precedente prestazione lavorativa in Italia

Massima

 

 

 

 

  • Sentenza del 20/01/2025, n. 199 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

 

 

 

  • Pres. Izzi
  • Rel. Gaudino

 

TRBUTI ERARIALI DIRETTI - IRPEF – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

 

Lavoratore dipendente rimpatriato – Prestazione lavorativa svolta per la medesima società per la quale aveva lavorato all’estero - Regime impositivo agevolato – Applicabilità – Sussistenza.

Massima

In materia di imposte sui redditi delle persone fisiche, è applicabile il regime impositivo agevolato nei confronti del lavoratore che rientri in Italia e continui a lavorare per la medesima società multinazionale alla quale aveva fornito le sue prestazioni all’estero e, precedentemente, in Italia. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto non condivisibile l’interpretazione fornita dall’Agenzia nella circolare n. 33/2020, secondo la quale il regime agevolato può trovare applicazione soltanto a condizione che la nuova attività lavorativa svolta dal lavoratore dipendente al suo rientro in Italia si ponga in linea di discontinuità con la precedente posizione lavorativa svolta in Italia prima dell’espatrio e conseguente alla sottoscrizione di nuovo contratto di lavoro, diverso dal contratto in essere in Italia prima del distacco).

Rif. Normativi

  • D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 16;
  • Legge 30 dicembre 2010, n. 238, artt. 2 e 3.

Conformità

  • Non si registrano precedenti.

Anno pubb.

  • 2025

 

 

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