In assenza di chiamati all'eredità nessun obbligo di pagamento delle imposte di successione per il curatore dell'eredità giacente

Massima

 

 

Sentenza del 08/01/2025, n. 17/76 - Corte di Giustizia Tributaria di              secondo grado della Lombardia.

 

Composizione

  • Pres. Catania
  • Rel. Saccone

   

 IMPOSTA DI SUCCESSIONE – SOGGETTI PASSIVI

 

Imposta di successione, ipotecaria e catastale – Curatore eredità giacente – Mancanza di chiamati all’eredità – Obbligo di versamento - Esclusione

 

Massima

In tema di imposte di successione, il curatore dell’eredità giacente, pur restando obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione ai sensi dell’art. 28 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 345, non è tenuto al pagamento delle relative imposte nel caso in cui non vi siano chiamati all’eredità. Ed invero, egli è in tal caso detentore dei beni sino all’accettazione dell’eredità o alla sua devoluzione allo Stato ma non ne ha il possesso che, in base all’art. 36 co. 3 D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 345, è presupposto dell’obbligazione tributaria.

Rif. Normativi

  • D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 345 artt. 36, comma 3 e 28.

Correlata

Cass. civ., Sez. V, n. 16428 del 15/07/2009; Cass. civ., Sez. V, ord., n. 27081 del 18/10/24; Cass. civ., Sez. V, ord., n. 28869, del 08/11/2024

Anno pubb.

  • 2025

 

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