In un'operazione di consolidamento della base societaria per favorire l'ingresso di nuovi soci non è configurabile abuso del diritto

Massima

 

 

  • Sentenza del 12/01/2026, n. 18 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna

Composizione

  • Pres. Torsello
  • Rel. Ziroldi

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)   001 IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE  - Abuso del diritto

 

Acquisto di azioni rivalutate - Successivo annullamento – Fattispecie – Abuso del diritto – Configurabilità – Esclusione.

Massima

In tema di abuso del diritto, non è configurabile condotta abusiva, ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 212 del 2000, nell’ambito di un’operazione di consolidamento della base societaria finalizzata a favorire l’ingresso di nuovi soci, ove le operazioni di acquisto e successivo annullamento delle azioni – anche se precedute da rivalutazione ai sensi dell’art. 5 della L. n. 448 del 2001 – siano giustificate da valide ragioni economiche e non risultino strumentali al conseguimento di un indebito vantaggio fiscale. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto non configurabile l’assenza di sostanza economica e di un vantaggio fiscale indebito, richiesti dall’art. 10-bis citato per la rilevabilità di un abuso del diritto, trattandosi di un’operazione diretta a consolidare la base societaria e configurare l’ingresso di nuovi soci).

Rif. Normativi

  • L. 27/07/2000, n. 212, art. 10-bis
  • L. 28/12/2001, n. 448, art. 5
  • D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 47
  • D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 67

Conformità

Non si rinvengono precedenti in termini

Anno pubb.

2026

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