La legittimazione processuale spetta al comune o al soggetto affidatario del servizio di accertamento e riscossione della TARI

Massima

 

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 19/1/2026, n. 582

Composizione

Pres. Montagna – Rel. L. Esposito

 

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI)  -   340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

 

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TARI - Servizio di accertamento e riscossione della tassa -Affidamento in concessione a terzi da parte del Comune - Conseguenze - Potere di accertamento - Legittimazione processuale - Concessionario - Spettanza

Massima

In tema di TARI, qualora il Comune, in applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997 (che disciplina la potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni in materia di entrate, anche tributarie), affidi il servizio di accertamento e riscossione della tassa, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella suddetta norma, il potere di accertamento del tributo spetta non già alComune, ma al soggetto concessioario, al quale è pertanto attribuita anche la legittimazione processuale per le relative controversie.

Rif. normativi

Art. 52 del d.lgs. n. 446/1997

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 6772 del 2010 (CONF.)

Cass. n. 20852 del 2010 (CONF.)

Cass. n. 24276 del 2019 (VEDI)

Cass. n. 25305 del 2017 (VEDI)

   

Anno pubbl.

2026

Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies