La presunzione di distribuzione nelle società "ristrette" si supera solo con prova di estraneità molto rigorosa

Massima
 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Basilicata - Sezione 2, Sentenza del 18/9/2025, n. 199

Composizione

Presidente Materi, rel. A. Palma

 

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI   464 IMPUTAZIONE

 

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IMPUTAZIONE - Società di capitali a base ristretta - Utili extracontabili - Distribuzione ai soci - Presunzione - Ammissibilità - Prova contraria - Oggetto.

Massima

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di provare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società, nonché di dimostrare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria.

Rif. normativi

Art. 5 del d.P.R. 22/12/1986 n. 917  

 Art. 2697 c.c.

 Art. 2729 c.c.

 Art. 27 del d.P.R. 29/9/1973 n. 600 

 Art. 39 del d.P.R. 29/9/1973 n. 600

Rif. Giurisprudenziali

Cass. 26473 del 2024 (CONF.)

Cass. n. 10004 del 2025 (VEDI)

Cass. n. 15274 del 2025 (VEDI)

   

Anno pubbl.

2025

Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies