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Notifica dell'atto impositivo e onere del contribuente di comunicare il trasferimento della propria residenza o del proprio domicilio
Notifica dell'atto impositivo e onere del contribuente di comunicare il trasferimento della propria residenza o del proprio domicilio
Massima
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Composizione |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 007 NOTIFICA - TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA |
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Atto impositivo – Destinatario che non ha comunicato la variazione del domicilio - Notifica presso la residenza anagrafica risultante dai registri anagrafici – Legittimità – Sussistenza. |
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Massima |
In tema di notificazione degli atti impositivi, è legittima la notificazione eseguita dall’Amministrazione finanziaria presso la residenza del contribuente risultante dai registri anagrafici, atteso che, ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, l’efficacia delle variazioni del domicilio fiscale nei confronti dell’ente impositore è subordinata alla loro conoscibilità secondo le modalità previste dalla legge. Ne consegue che grava sul contribuente l’onere di comunicare tempestivamente il trasferimento della propria residenza o del proprio domicilio, non potendo egli opporre all’Amministrazione l’ignoranza della variazione non ritualmente resa conoscibile, né dedurre l’invalidità della notifica validamente effettuata presso l’indirizzo risultante dagli archivi anagrafici e fiscali. |
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Rif. Normativi |
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Conformi |
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Anno pubb. |
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