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Accertamento parziale e successivo avviso: legittima l' integrazione fondata su nuovi elementi
Accertamento parziale e successivo avviso: legittima l' integrazione fondata su nuovi elementi
Massima
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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Basilicata - Sezione 1, Sentenza del 26/09/2025 dep. il 04/06/2026, n. 118 |
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Composizione |
Pres. R. Baglioni, rel. D.P. Padula |
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TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE - Accertamento parziale - Ammissibilità - Limiti - Violazione - Conseguenze. |
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Massima |
L’accertamento parziale di cui all’art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973, ivi compreso quello avente ad oggetto redditi di partecipazione, non preclude l’emissione di un successivo avviso fondato su ulteriori e autonomi elementi istruttori emersi successivamente, senza che il secondo atto perda la natura di accertamento parziale o richieda i presupposti dell’accertamento integrativo di cui all’art. 43 del medesimo decreto, purché non sia fondato su fatti già conosciuti e non contestati. |
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Rif. normativi |
Art. 41 del d.P.R. n. 600/1973 Art. 43 del d.P.R. n. 600/1973
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass. n. 23685/2018 (CONF.) Cass. n. 11057/2006 (VEDI) |
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Anno pubbl. |
2026 |