Accertamento parziale e successivo avviso: legittima l' integrazione fondata su nuovi elementi

Accertamento parziale e successivo avviso: legittima l' integrazione fondata su nuovi elementi

Massima

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Basilicata - Sezione 1, Sentenza del 26/09/2025 dep. il 04/06/2026, n. 118

Composizione

Pres. R. Baglioni, rel. D.P. Padula

 


178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI   370 ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE

 

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE - Accertamento parziale - Ammissibilità - Limiti - Violazione - Conseguenze.

Massima

L’accertamento parziale di cui all’art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973, ivi compreso quello avente ad oggetto redditi di partecipazione, non preclude l’emissione di un successivo avviso fondato su ulteriori e autonomi elementi istruttori emersi successivamente, senza che il secondo atto perda la natura di accertamento parziale o richieda i presupposti dell’accertamento integrativo di cui all’art. 43 del medesimo decreto, purché non sia fondato su fatti già conosciuti e non contestati.

Rif. normativi

Art. 41 del d.P.R. n. 600/1973

Art. 43 del d.P.R. n. 600/1973                       

             

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 23685/2018 (CONF.)

Cass. n. 11057/2006 (VEDI)

   

Anno pubbl.

2026

 

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