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Appello tributario: i nuovi documenti sono ammissibili se indispensabili alla decisione
Appello tributario: i nuovi documenti sono ammissibili se indispensabili alla decisione
Massima
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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Basilicata - Sezione 2, Sentenza del 18/5/2026, dep. il 27.05.2026 n. 116 |
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Composizione |
Presidente rel. P. Materi |
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TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE - Produzione di nuovi documenti Indispensabilità – Art. 58, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992. |
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Massima |
Nel giudizio di appello tributario, come modificato dal d.lgs. n. 220/2023, è ammissibile la produzione di nuovi documenti quando gli stessi risultino indispensabili ai fini della decisione, ossia idonei ad eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione dei fatti accolta dal primo giudice, confermandola o smentendola senza lasciare margini di dubbio. |
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Rif. normativi |
Art. 58, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 Art. 4 del d.lgs. n. 220/2023 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass. n. 16456/2026 (VEDI) Cass. n. 31726/2024 (VEDI) |
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Anno pubbl. |
2026 |