Credito formazione 4.0: l'onere della prova grava sul contribuente

Credito formazione 4.0: l'onere della prova grava sul contribuente

Massima

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Potenza - Sezione 2, Sentenza del 17/4/2026-4/5/2026, n. 246.

Composizione

Pres. rel. G. Sabbato

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)   515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

 

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE - Contestazione dell’indebito utilizzo del credito d’imposta – Onere della prova a carico del contribuente – Fattispecie.

Massima

In tema di credito d’imposta Formazione 4.0, spetta al contribuente dimostrare l’effettivo svolgimento delle attività formative e la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa agevolativa, con la conseguenza che la produzione di documentazione priva di attendibilità o proveniente da soggetti coinvolti nella predisposizione di atti fittizi, nonché la mancata prova della concreta fruizione dei corsi, anche se erogati in modalità telematica, legittimano il recupero del credito d’imposta indebitamente fruito.

Rif. normativi

Art. 1, commi 46-56, della l. n. 205/2017

Art. 1, commi 78-81, della l. n. 145/2018

Art. 2697 c.c.

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 27615/2018 (CONF.)

Cass. n. 23559/2014 (CONF.)

   

Anno pubbl.

2026

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