Irpef, iva, irap e registro: si applica la prescrizione ordinaria decennale

Irpef, iva, irap e registro: si applica la prescrizione ordinaria decennale

Massima

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli - Sezione 28, Sentenza del 2/10/2025-4/11/2025, n. 18670

Composizione

Giudice monocratico D. Martini

 

127 PRESCRIZIONE CIVILE   028 PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE

 

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE IRPEF - IVA - IRAP - Imposta di registro - Riscossione - Credito erariale - Prescrizione - Termine ordinario decennale - Applicabilità - Fondamento.

Massima

In tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell’ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all’imposta di registro, l’espresso disposto di cui all’art. 78 del d.P.R. n. 131/1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l’assenza di un’espressa previsione, con conseguente applicabilità dell’art. 2946 cod. civ., non potendosi applicare l’estinzione per decorso quinquennale prevista dall’art. 2948, comma 1°, n. 4, cod. civ. “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.

Rif. normativi

d.P.R. n. 600/1973

Art. 60 del d.P.R. n. 633/1972

Art. 78 del d.P.R. n. 131/1986

Art. 2946 c.c.

Art. 2948 n. 4 c.c.

 

                       

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 12740/2020 (CONF.)

Cass. n. 33266/2019 (VEDI)

Cass. n. 11555 del 2028 (VEDI)

   

Anno pubbl.

2026

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