Indice
Riproposizione in appello di domande ed eccezioni respinte nella sentenza di primo grado
Riproposizione in appello di domande ed eccezioni respinte nella sentenza di primo grado
Massima
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Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 14^, sentenza del 29/04/2025, pubblicata in data 27/05/2026 n. 3378 |
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Composizione |
Oddi Francesco (Presidente) – Brigante Roberto Antonio (Relatore) – Celentano Roberto (Giudice) |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 378 PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE |
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Processo tributario – Giudizio di appello – Domande ed eccezioni respinte nella sentenza di primo grado - Onere dell’appellante dell’espressa riproposizione in appello – Insussistenza |
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Massima |
Nel processo tributario, l'art. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento, come il corrispondente art. 346 cod. proc. civ., all'appellato e non all'appellante, principale o incidentale che sia, in quanto l'onere dell'espressa riproposizione riguarda, nonostante l'impiego della generica espressione “non accolte”, non le domande o le eccezioni respinte in primo grado, bensì solo quelle su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato (ad esempio, perché ritenute assorbite), non essendo invece ipotizzabile in relazione alle domande o eccezioni espressamente respinte.
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Rif. normativi |
art.56 d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546; art.346 c.p.c. |
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Conformità |
Cass. civ., sez. trib., 6 giugno 2018, n. 14534; Cass. civ., sez. trib., 27 marzo 2013, n. 7702 |
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Anno pubb. |
2026 |