Indice
Ripartizione dell'onere della prova nel processo tributario
Ripartizione dell'onere della prova nel processo tributario
Massima
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Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 14^, sentenza del 29/04/2025, pubblicata in data 27/05/2026 n. 3377 |
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Composizione |
Oddi Francesco (Presidente) – Brigante Roberto Antonio (Relatore) – Castiello Francesco (Giudice) |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 308 ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE |
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Processo tributario – Ripartizione dell’onere probatorio – art.7, comma 5-bis d.lgs. 31 dicembre n. 546 – Avviso di accertamento - Motivazione |
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Massima |
In tema di processo tributario, a seguito della novella dell’art. 7 d.lgs. 32 dicembre 1992 n.546, mediante inserimento del comma 5-bis, a fronte delle contestazioni della parte ricorrente, è onere dell’Amministrazione, nel corso del giudizio, prendere posizione rispetto alle anzidette contestazioni e provare le violazioni contestate con l'atto impugnato, atteso che la motivazione dell'avviso di accertamento costituisce requisito formale di validità dell'atto impositivo, distinto dall'effettiva sussistenza degli elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, la cui indicazione è disciplinata dalle regole processuali dell'istruzione probatoria operanti nell'eventuale giudizio. |
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Rif. normativi |
art.7 d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546 |
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Conformità |
Cass. civ., sez. V, 11 settembre 2024, n. 24402 |
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Anno pubb. |
2026 |