Ripartizione dell'onere della prova nel processo tributario

Ripartizione dell'onere della prova nel processo tributario

Massima

 

 

 

 

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 14^, sentenza del 29/04/2025, pubblicata in data 27/05/2026 n. 3377

Composizione

Oddi Francesco (Presidente) – Brigante Roberto Antonio (Relatore) – Castiello Francesco (Giudice)

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) 308 ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

 

Processo tributario – Ripartizione dell’onere probatorio – art.7, comma 5-bis d.lgs. 31 dicembre n. 546 – Avviso di accertamento - Motivazione

Massima

In tema di processo tributario, a seguito della novella dell’art. 7 d.lgs. 32 dicembre 1992 n.546, mediante inserimento del comma 5-bis, a fronte delle contestazioni della parte ricorrente, è onere dell’Amministrazione, nel corso del giudizio, prendere posizione rispetto alle anzidette contestazioni e provare le violazioni contestate con l'atto impugnato, atteso che la motivazione dell'avviso di accertamento costituisce requisito formale di validità dell'atto impositivo, distinto dall'effettiva sussistenza degli elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, la cui indicazione è disciplinata dalle regole processuali dell'istruzione probatoria operanti nell'eventuale giudizio.

Rif. normativi

art.7 d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546

Conformità

Cass. civ., sez. V, 11 settembre 2024, n. 24402

Anno pubb.

2026

 

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