La proroga dei termini per l' emergenza covid opera in maniera differenziata

La proroga dei termini per l' emergenza covid opera in maniera differenziata

Massima

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania - Sezione 16, Sentenza del 20.02.2026 dep. il  26/2/2026, n. 1788/2026

Composizione

Pres. Est. Buonauro

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)   244 CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

 

Cartella di pagamento - Emergenza Covid - Sospensione della riscossione - Scadenze - Proroga ex art. 68, comma 1, del d.l. n. 18/2020 - Operatività.

 

Massima

In tema di sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione per le attività di riscossione mediante ruolo prevista dalla normativa emergenziale anti-Covid (in particolare, dal combinato disposto dell’art. 68, comma 1, del d.l. n. 18/2020, conv. con modif. dalla l. n. 27/2020, e dell’art. 12, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 159/2015), il termine entro cui notificare la cartella di pagamento, onde evitare il maturare della prescrizione del credito, deve intendersi prorogato di n. 542 giorni (dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), ove pendente alla data dell'8 marzo 2020, ma non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, e per un biennio, ossia fino al 31 dicembre 2023, ove pendente alla data dell’8 marzo 2020 e in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021.

Rif. normativi

Art. 68, comma 1, del d.l. n. 18/2020

L. n. 27/2020

Art. 12 del d.lgs. n. 159/2015

Art. 25 del d.P.R. n. 602/1973

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 28/12/2025, n. 34336 (Rv. 677398-01) – CONF

Cass., Sez. 1, 15/1/2025, n. 960 (Rv. 673835 - 01) – VEDI

Cass., Sez. 5, 30/6/2025, n. 17668 (Rv. 675166 - 01) – VEDI

Anno pubbl.

2026

 

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