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Istanza di sospensione della riscossione ex lege n. 228 del 2012 e risposta tardiva dell'amministrazione
Istanza di sospensione della riscossione ex lege n. 228 del 2012 e risposta tardiva dell'amministrazione
Massima
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Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta – Sezione 11, Sentenza del 19.11.2025 dep. il 18/3/2026, n. 1222/2026 |
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Composizione |
Pres. Cusani – Est. Leone |
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154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 152 CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE |
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Domanda di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012 - Mancata risposta dell’Agenzia delle entrate entro 220 giorni - Conseguenze - Annullamento di diritto del ruolo - Sospensione giudiziale o amministrativa o sub iudice - Cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria - Esclusione - Risposta tardiva dell’Amministrazione finanziaria - Ammissibilità. |
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Massima |
In tema di riscossione delle imposte, la presentazione della domanda di sospensione, ai sensi dell’art. 1, comma 538, della l. n. 228/2012, in assenza di risposta dell’Agenzia delle entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 dello stesso art. 1, come modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 159/2015, non determina l’annullamento di diritto del ruolo nei casi in cui il credito erariale è oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa oppure è sub iudice, ovvero quando i motivi posti a fondamento dell’istanza non costituiscono cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria, ai sensi delle lettere da a) a f) del suddetto comma 538 e, a tal fine, va valutata anche una risposta tardiva da parte dell’Amministrazione finanziaria. |
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Rif. normativi |
Art. 1, comma 538, della l. n. 228/2012 Art. 1, comma 540, della l. n. 228/2012 Art. 1 del d.lgs. n. 159/2015 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass., Sez. 5, 2/12/2024, n. 30841 (Rv. 672966 - 01) – CONF Cass., Sez. 5, 5/11/2019, n. 28354 (Rv. 655725 - 01) – VEDI |
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Anno pubbl. |
2026 |