Indice
Il differimento quinquennale dell' estinzione di società non è retroattivo
Il differimento quinquennale dell' estinzione di societa' non e' retroattivo
Massima
|
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia – Sezione 5, Sentenza del 28.11.2025 dep. il 11/12/2025, n. 3852/2025 |
|
|
Composizione |
Pres. Sardiello - Est. Epifani |
|
|
159 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE |
|
|
Società cancellata dal registro delle imprese - Art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 - Differimento quinquennale del termine di cessazione ai fini impositivi - Disposizione di natura sostanziale - Conseguenze - Irretroattività.
|
|
Massima |
L’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 è norma che non ha valenza interpretativa (nemmeno implicita) ed è priva di efficacia retroattiva, sicché la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese avvenuta anteriormente al 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del citato d.lgs. n. 175/2014) determina l’estinzione dell’ente e, non operando il differimento quinquennale a fini impositivi, esclude ogni responsabilità della società per obbligazioni tributarie successivamente maturate. |
|
Rif. normativi |
Art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 Art. 2495 c.c. |
|
Rif. Giurisprudenziali |
Cass., Sez. 5, 27/12/2024, n. 34549 (Rv. 673266 - 01) – VEDI Cass., Sez. 6-5, 21/2/2020, n. 4536 (Rv. 657323 - 01) – VEDI Cass., Sez. 5, 25/5/2025, n. 13862 (Rv. 675092 - 01) – VEDI |
|
Anno pubbl. |
2025 |