Il differimento quinquennale dell' estinzione di società non è retroattivo

Il differimento quinquennale dell' estinzione di societa' non e' retroattivo

Massima

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia – Sezione 5, Sentenza del 28.11.2025 dep. il 11/12/2025, n. 3852/2025

Composizione

Pres. Sardiello - Est. Epifani

 

159 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE

 

Società cancellata dal registro delle imprese - Art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 - Differimento quinquennale del termine di cessazione ai fini impositivi - Disposizione di natura sostanziale - Conseguenze - Irretroattività.

 

Massima

L’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 è norma che non ha valenza interpretativa (nemmeno implicita) ed è priva di efficacia retroattiva, sicché la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese avvenuta anteriormente al 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del citato d.lgs. n. 175/2014) determina l’estinzione dell’ente e, non operando il differimento  quinquennale a fini impositivi, esclude ogni responsabilità della società per obbligazioni tributarie successivamente maturate.

Rif. normativi

Art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014

Art. 2495 c.c.

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 27/12/2024, n. 34549 (Rv. 673266 - 01) – VEDI

Cass., Sez. 6-5, 21/2/2020, n. 4536 (Rv. 657323 - 01) – VEDI

Cass., Sez. 5, 25/5/2025, n. 13862 (Rv. 675092 - 01) – VEDI

Anno pubbl.

2025

 

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