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Credito di imposta di armatori di navi in navigazione internazionale
Credito di imposta di armatori di navi in navigazione internazionale
Massima
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Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia – Sezione 2, Sentenza del 24.11.2025 dep. il 17/3/2026, n. 904/2026 |
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Composizione |
Pres. Epicoco - Est. Di Modugno |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE |
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Credito d’imposta - Art. 4, comma 1, del d.l. n. 457/1997 - Armatore - Presupposto - Iscrizione della nave nel registro navale internazionale - Sufficienza. |
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Massima |
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta previsto dall’art. 4, comma 1, del d.l. n. 457/1997, conv. in l. n. 30/1998, in favore degli armatori in misura corrispondente alle ritenute operate sugli emolumenti corrisposti al personale impiegato a bordo di navi in navigazione commerciale, l’unico requisito richiesto è costituito l’iscrizione della nave di imbarco del personale nel registro navale internazionale, non occorrendo invece la residenza o una stabile organizzazione nel territorio italiano dell’utilizzatore della nave. |
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Rif. normativi |
Art. 4, comma 1, del d.l. n. 457/1997 l. n. 30/1998 |
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Rif. Giurisprudenziali |
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Anno pubbl. |
2026 |