Il ritorno economico quale discrimine tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità

Il ritorno economico quale discrimine tra spese di rappresentanza e spese di pubblicita'

Massima

 

 

  • Sentenza del 29/06/2026, dep. il 02/07/2026, n. 586/2026 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, Sez. 2

Composizione

  • Pres. Sessa
  • Rel. Sessa

 

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 414 DETRAZIONI

 

Detrazione - Spese di pubblicità e di rappresentanza - Distinzione - Criteri.

Massima

In tema di IVA, la distinzione tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità, rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 19-bis1 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 108, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, va individuata nella finalità obiettivamente perseguita dall’esborso, costituendo spese di rappresentanza quelle destinate all’accrescimento del prestigio, dell’immagine e della reputazione commerciale dell’impresa, con utilità economica meramente indiretta e mediata, mentre integrano spese di pubblicità quelle correlate alla promozione di prodotti o servizi mediante la diffusione di messaggi informativi o persuasivi, funzionalmente orientati all’incremento della domanda e dei risultati commerciali. (In applicazione di tale principio, la Corte, in sede di giudizio di rinvio, ha ritenuto che l’evento “Premio Masi” risultasse concretamente strutturato per diffondere un messaggio riferito ai prodotti dell’impresa e alla loro qualità, in funzione della relativa commercializzazione, sussumendo, quindi, le relative spese tra quelle di pubblicità detraibili ai fini IVA).

Rif. Normativi

  • d.P.R. 26/10/1972 n. 633, art. 19 bis1
  • d.P.R. 22/12/1986 n. 917, art. 108

Conformi

  • Cass. civ., Sez. 5, n. 25143 del 13/09/2025
  • Cass. civ., Sez. 5, n. 25657 del 19/09/2025
  • Cass. Sez. 5, n. 10781 del 21/04/2023
  • Cass. civ., Sez. 5, n. 10440 del 21/04/2021

Anno pubb.

  • 2026

Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies