Indice
Il credito per imposte estere non decade per effetto dell'omessa indicazione nell'anno di maturazione
Il credito per imposte estere non decade per effetto dell'omessa indicazione nell'anno di maturazione
Massima
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Composizione |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 243 TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) |
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Irpef – Imposte pagate all’estero – Credito - Termine di decadenza - Insussistenza. |
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Massima |
In tema di credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero, l’art. 165 del d.P.R. n. 917 del 1986, a differenza del previgente art. 15 del medesimo testo unico, non contempla alcuna previsione decadenziale correlata all’indicazione o all’esercizio del credito, limitandosi a prescriverne la determinazione con riguardo al periodo d’imposta in cui il reddito estero concorre alla formazione della base imponibile e l’imposta estera assume carattere definitivo. Ne consegue che il diritto al credito non è soggetto a decadenza per effetto della sua omessa esposizione nell’annualità di insorgenza, fermo il rispetto dei principi di competenza, autonomia e separatezza dei periodi d’imposta che governano il meccanismo di imputazione previsto dalla disposizione. |
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Rif. Normativi |
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Conformi |
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Anno pubb. |
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