Quota fissa della tari sempre dovuta per le superfici astrattamente idonee a produrre rifiuti urbani anche se l' impresa produce e smaltisce in proprio i rifiuti speciali

Quota fissa della tari sempre dovuta per le superfici astrattamente idonee a produrre rifiuti urbani anche se l' impresa produce e smaltisce in proprio i rifiuti speciali

Massima

 

 

 

Sentenza del 20.5.2026, dep. 27.5.2026, n.3366/2026

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 13

Composizione

Pres. Passero, Est. Laudiero

 

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 295 TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

 

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TARI - Corresponsione per intero della quota fissa - Necessità - Fondamento - Esclusione del versamento della parte variabile - Condizioni.

 

Massima

In tema di TARI, la quota fissa della tariffa, in quanto destinata a finanziare i costi essenziali e generali del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti  nell’interesse dell’intera collettività, resta dovuta anche da impresa che produce e smaltisce in proprio i rifiuti speciali, in ragione della mera occupazione o detenzione di superfici potenzialmente produttive di rifiuti mentre l’esenzione prevista per la parte variabile della tariffa dall’art. 1, comma 649, L. n. 147/2013 richiede comunque il rigoroso assolvimento degli obblighi dichiarativi e probatori.

Rif. normativi

Legge 27.12.2013, n. 147 art. 1 comma 649

Rif. giurisprudenziali

Cfr.:

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1805 del 27/01/2026

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 13455 del 15/05/2024

 

Anno pubb.

2026

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