Indice
Onere della prova e produzione di documenti nuovi in appello
Onere della prova e produzione di documenti nuovi in appello
Massima
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Sentenza del 29.4.2026, dep. 20.5.2026, n.3171/2026 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 13 |
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Composizione |
Pres. Est. Passero |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 378 PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE |
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TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE - Processo tributario - Appello - Produzione di nuovi documenti - Art. 58 del d. lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 220 del 2023 - Applicabilità – Conseguenze - Fondamento
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Massima |
A mente dell'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992 (come introdotto dalla L. n. 130/2022), l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare in giudizio, in modo circostanziato e puntuale, la fondatezza delle violazioni contestate e la legittimità della propria pretesa, sicché, in caso di contestazione di intimazione di pagamento che si fondi sulla eccezione – da parte del contribuente - di mancata ricezione delle sottostanti cartelle di pagamento, è preclusa, all’Agente della Riscossione che non abbia assolto tale onere probatorio perchè non costituitosi nel giudizio di primo grado, la produzione in appello di documenti attestanti la regolarità formale della pretesa e delle notificazioni degli atti presupposti, in virtù dello sbarramento invalicabile del novellato art. 58, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 546/1992 (come modificato dal D.Lgs. n. 220/2023) che statuisce il tassativo divieto di produrre nuovi documenti in appello, salvo che la parte dimostri l'impossibilità incolpevole di produrli in primo grado. |
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Rif. normativi |
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 Decreto Legisl. 30/12/2023 num. 220 art. 4 |
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Rif. giurisprudenziali |
Vedi: Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 16456 del 27/05/2026.
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Anno pubb. |
2026 |