Indice
Non sussiste litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario della riscossione
Non sussiste litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario della riscossione
Massima
|
|
Sentenza del 7.5.2026, dep. 20.5.2026, n.3170/2026 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 4 |
|
Composizione |
Pres. Birritteri, Est. Capuzzi. |
|
|
177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE |
|
|
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Ricorso avverso cartella di pagamento - Contestazione sulla mancata notifica degli atti impositivi presupposti - Legittimazione passiva dell'ente impositore e dell’agente della riscossione - Configurabilità - Fondamento |
|
Massima |
In tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore. |
|
Rif. normativi |
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10
|
|
Rif. giurisprudenziali |
Conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 27737 del 25/10/2024 Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 10528 del 28/04/2017
|
|
Anno pubb. |
2026 |