Applicabile la sospensione covid dei termini di prescrizione e di decadenza anche alle attività impositive scadenti nei successivi esercizi.

Applicabile la sospensione covid dei termini di prescrizione e di decadenza anche alle attivita' impositive scadenti nei successivi esercizi.

Massima

 

 

  • Sentenza del 13/05/2026, dep. il 01/06/2026, n. 1277/2026 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sez. 16

Composizione

  • Pres. Locatelli
  • Rel. Appignani

 

27 PRESCRIZIONE CIVILE - 021 SOSPENSIONE - IN GENERE - PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE

 

Accertamento - Attività degli uffici - Termini - Scadenza in esercizi successivi

al 2020 - Sospensione COVID - Applicabilità

 

Massima

In tema di accertamento tributario e di termini di decadenza del potere impositivo, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti impositori prevista dall’art. 67 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv., con modif., dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, opera con riguardo a tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell’8 marzo 2020, indipendentemente dall’anno di originaria scadenza, e non è limitata alle sole attività accertative per le quali il termine decadenziale maturava entro il 31 dicembre 2020; ne consegue che il decorso del termine finale per l’esercizio del potere impositivo deve essere prorogato per una durata corrispondente al periodo di sospensione legale, secondo il meccanismo generale di differimento previsto dalla normativa emergenziale adottata in occasione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. (In motivazione, la Corte ha precisato che la proroga derivante dall’art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 non si cumula, nel caso di accertamento parziale, con il differimento dei termini conseguente all’invio dell’invito al contraddittorio di cui all’art. 5 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, ove tale atto sia stato notificato anteriormente alla scadenza del termine oggetto di sospensione emergenziale, atteso che l’obbligo di contraddittorio preventivo non sussiste in relazione all’accertamento parziale e che, pertanto, non trova applicazione la correlata disciplina di proroga del termine decadenziale, conseguendone la decadenza del potere accertativo dell’Ufficio qualora l’atto impositivo sia notificato oltre il termine così rideterminato ai sensi della sola sospensione prevista dall’art. 67 cit.).

Rif. Normativi

  • D.L. 17/03/2020, n. 18, art. 67, co. 1
  • L. 24/04/2020, n. 27
  • D.lgs. 19/06/1997, n. 218, art. 5
  • D.lgs. 19/06/1997, n. 218, art. 5 ter
  • d.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 41 bis

Conformi

  • Cass. civ., sez. 1, n. 960 del 15/01/2025

Anno pubb.

  • 2026

 

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