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Locazioni ad uso abitativo: la "cedolare secca" è applicabile anche se il conduttore è una società
Locazioni ad uso abitativo: la "cedolare secca" e' applicabile anche se il conduttore e' una societa'
Massima
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Composizione |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE |
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Reddito da locazione - Locazione ad uso abitativo da parte di privato a società - “Cedolare secca” - Applicabilità - Sussistenza.
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Massima |
In tema di redditi da locazione, l’opzione per il regime della cedolare secca di cui all’art. 3 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 può essere validamente esercitata dal locatore persona fisica anche nel caso in cui il conduttore sia una società, purché la locazione sia posta in essere al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni da parte del locatore e ricorrano gli ulteriori presupposti richiesti dalla disciplina agevolativa. (In motivazione, la Corte ha precisato, da un lato, che l’esclusione prevista dall’art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011 va riferita esclusivamente alle locazioni effettuate dal locatore nell’ambito della propria attività imprenditoriale o professionale e non anche alle ipotesi in cui il contratto sia stipulato con un soggetto societario che utilizzi l’immobile per finalità abitative riconducibili a propri amministratori o collaboratori, atteso che la natura soggettiva del conduttore non integra, di per sé, una causa ostativa all’applicazione del regime sostitutivo; dall’altro, che l’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2011 individua quale requisito decisivo per l’accesso alla cedolare secca la qualità del locatore e la non riferibilità della locazione all’esercizio di attività d’impresa o professionale, restando irrilevante la circostanza che il contratto sia concluso con una società per soddisfare esigenze abitative di un proprio amministratore, anche ove sia prevista la facoltà di sublocazione in favore di altra persona fisica, poiché il beneficio fiscale è correlato alla natura del rapporto locativo e alla posizione del locatore, non a quella del conduttore). |
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Rif. Normativi |
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Conformi |
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Anno pubb. |
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Massima
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Composizione |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE |
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Reddito da locazione – Locazione ad uso abitativo da parte di privato a società – “Cedolare secca” – Applicabilità – Sussistenza. |
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Massima |
In tema di redditi da locazione, l'opzione per il regime della cedolare secca previsto dall'art. 3 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 può essere validamente esercitata dal locatore persona fisica anche qualora il conduttore sia una società, purché il contratto abbia ad oggetto un'unità immobiliare abitativa rientrante nelle categorie catastali ammesse e la locazione non sia posta in essere dal locatore nell'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni. L'esclusione contemplata dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011 concerne, infatti, esclusivamente le locazioni effettuate dal locatore nell'ambito dell'attività imprenditoriale o professionale e non si estende alle ipotesi in cui il conduttore sia un soggetto societario che utilizzi l'immobile per finalità abitative riferibili a propri dipendenti, dirigenti o ai loro familiari. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che il regime sostitutivo trovasse applicazione in una fattispecie nella quale il contratto era stato stipulato con una società per soddisfare esigenze abitative di un dirigente della stessa e del relativo nucleo familiare, restando irrilevante, ai fini dell'accesso al beneficio fiscale, la natura soggettiva del conduttore). |
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Rif. Normativi |
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Conformi |
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Anno pubb. |
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