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Prestazioni alberghiere e principio di competenza: i ricavi rilevano all'ultimazione del soggiorno, non alla prenotazione
Prestazioni alberghiere e principio di competenza: i ricavi rilevano all'ultimazione del soggiorno, non alla prenotazione
Massima
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Composizione |
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279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 432 FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE |
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Prestazioni alberghiere – Somme versate in acconto dai clienti – Momento impositivo – Individuazione. |
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Massima |
In tema di reddito d’impresa, ai fini della determinazione del periodo d’imputazione dei componenti positivi derivanti da prestazioni alberghiere, trova applicazione il principio di competenza economica di cui all’art. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sicché, nell’ipotesi di soggiorni prenotati in un esercizio e conclusi in quello successivo, il ricavo deve essere imputato al periodo d’imposta in cui la prestazione è ultimata, atteso che il servizio di ospitalità alberghiera si configura come prestazione unitaria la cui rilevanza fiscale si perfeziona con la sua completa esecuzione e non con il mero versamento di somme effettuato dal cliente al momento della prenotazione. Ne consegue che le somme riscosse anteriormente all’inizio del soggiorno non possono essere automaticamente qualificate come corrispettivi imponibili nell’esercizio di percezione, in assenza della prova della loro natura di acconto sul prezzo. (In motivazione, la Corte ha precisato che, per configurare gli importi versati all’atto della prenotazione come anticipazioni del corrispettivo, con conseguente obbligo di emissione del documento fiscale al momento dell’incasso e di assoggettamento ad IVA ai sensi degli artt. 6 e 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché a imposizione diretta nell’esercizio di percezione, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare che le parti abbiano espressamente convenuto la natura di acconto di tali versamenti, sicchè, in difetto di tale prova - che grava sull’Amministrazione ai sensi dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 -, le somme riscosse anteriormente all’esecuzione della prestazione devono essere considerate meri depositi o garanzie contrattuali, privi di autonoma rilevanza reddituale e impositiva fino all’ultimazione del servizio alberghiero). |
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Rif. Normativi |
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Vedi |
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