Esterovestizione e giudicato penale assolutorio: efficacia vincolante dell'art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000 nel processo tributario

Esterovestizione e giudicato penale assolutorio: efficacia vincolante dell'art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000 nel processo tributario

Massima

 

 

  • Sentenza del 04/06/2026, dep. 11/06/2026, n. 2414/2026 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, Sez. 6

Composizione

  • Pres. Di Gaetano
  • Rel. Di Gaetano

 

121 PERSONA GIURIDICA   008 SEDE - PERSONA GIURIDICA - SEDE Esterovestizione - 177 TRIBUTI (IN GENERALE)   001 IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE

 

Società estera – Assemblee e attività amministrative svolte all’estero – “Esterovestizione” – Configurabilità – Esclusione.

Massima

In tema di esterovestizione, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata con la formula “perché il fatto non sussiste”, che abbia accertato l’effettiva localizzazione all’estero della sede dell’amministrazione e della direzione effettiva della società, escludendo la fittizietà dell’insediamento estero sulla base della prova dello svolgimento all’estero delle assemblee societarie, delle attività gestionali e delle funzioni amministrative, esplica efficacia di giudicato nel processo tributario ai sensi dell’art. 21-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e preclude all’Amministrazione finanziaria di sostenere, ai fini impositivi, la configurabilità della fattispecie dell’esterovestizione. Ne consegue che il giudice tributario è vincolato all’accertamento irrevocabilmente compiuto in sede penale in ordine all’inesistenza del fatto costitutivo della pretesa fiscale, ove sussista identità dei fatti materiali rilevanti ai fini della decisione e questi siano stati oggetto di effettivo accertamento nel giudizio penale. (In motivazione, la Corte – nel precisare che l’art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, attribuisce efficacia vincolante nel processo tributario alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non sussiste, purché i fatti materiali oggetto del giudizio tributario coincidano con quelli scrutinati nel processo penale -, in applicazione di tale principio ha escluso la possibilità di qualificare come esterovestita una società della quale il giudice penale aveva definitivamente accertato l’effettiva operatività e direzione in Lussemburgo e Svizzera, con svolgimento all’estero delle assemblee, delle attività amministrative e delle funzioni decisionali, risultando così insussistente il presupposto per l’applicazione dell’art. 73, comma 3, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e delle correlate pretese impositive fondate sulla residenza fiscale in Italia).

Rif. Normativi

  • D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 73, comma 5-bis
  • D.Lgs. 10/03/2000, n. 74, art. 21-bis

Vedi

  • Non si registrano precedenti in termini

Anno pubb.

  • 2026

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