Verbali assembleari e gruppo whatsapp tra i soci provano la democraticità dellente associativo

Verbali assembleari e gruppo whatsapp tra i soci provano la democraticita' dellente associativo

Massima

 

  • Sentenza del 26/05/2026, dep. 09/06/2026, n. 2390/2026 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, Sez. 17

Composizione

  • Pres. Caldarera
  • Rel. Renna

 

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI   523 ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE

 

Ires – Ente associativo – Prova dell’effettivo svolgimento dell’attività associativa - Verbali assembleari e gruppo WhatsApp tra i soci – Sufficienza.

Massima

In tema di enti associativi non commerciali, ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolato previsto dagli artt. 148 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, 90 della l. 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla l. 16 dicembre 1991, n. 398, la prova dell’effettivo svolgimento dell’attività associativa e della concreta attuazione del principio di democraticità interna può essere fornita con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare la reale vita associativa dell’ente, inclusi i verbali delle assemblee e l’utilizzo di strumenti telematici di comunicazione interna, quali gruppi WhatsApp destinati alle interlocuzioni tra associati, genitori degli associati minorenni e responsabili dell’associazione, costituendo tali elementi, valutati unitariamente, indici significativi della partecipazione degli associati alla vita dell’ente e dell’effettività del rapporto associativo, idonei a escludere la natura meramente formale o simulata dell’organizzazione. (In motivazione, la Corte - nel precisare che la verifica dei requisiti necessari per l’accesso al regime agevolato non può risolversi in un controllo esclusivamente formale della documentazione statutaria, ma deve estendersi all’accertamento dell’effettiva operatività dell’associazione, dovendosi attribuire rilevanza probatoria ai verbali assembleari e agli strumenti di comunicazione concretamente utilizzati per la gestione della vita associativa -, in applicazione di tale principio ha ritenuto illegittimo l’accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva qualificato come commerciali i proventi derivanti da lezioni di equitazione e dal mantenimento dei cavalli svolti nei confronti dei soci, avendo l’associazione dimostrato l’effettività del vincolo associativo e la reale partecipazione degli iscritti alla gestione dell’ente).

Rif. Normativi

  • d.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 148
  • L. 16/12/1991, n. 398
  • L. 27/12/2002, n. 289, art. 90

Vedi

  • Non si registrano precedenti in termini

Anno pubb.

  • 2026

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