Credito d' imposta per redditi esteri e irrilevanza degli accordi di tax equalization nel rapporto tributario.

Credito d' imposta per redditi esteri e irrilevanza degli accordi di tax equalization nel rapporto tributario.

Massima

 

 

  • Sentenza del 15/04/2026, dep. il 27/04/2026, n. 905/2026 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sez. 19

Composizione

  • Pres. Borgonovo
  • Rel. Monfredi

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 243 TERRITORIALITA’ DELL’IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) - TRIBUTI (IN GENERALE) -"SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

Titoletto

Redditi prodotti all’estero - Accordo sul pagamento delle imposte tra società e

lavoratore trasferito all’estero - Rilevanza ai fini del credito d’imposta - Esclusione.

 

Massima

In tema di credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero, ai sensi dell’art. 165 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e nel quadro dei principi convenzionali diretti ad evitare le doppie imposizioni internazionali, gli accordi intercorrenti tra società datrice di lavoro e dipendente distaccato all’estero, con i quali il datore si impegna a garantire la neutralità fiscale del trattamento retributivo, assumendo a proprio carico gli effetti economici derivanti dall’assoggettamento ad imposizione nei diversi ordinamenti coinvolti, hanno natura esclusivamente privatistica e costituiscono espressione dell’autonomia negoziale delle parti ex art. 1322 cod. civ.; ne consegue la loro irrilevanza nell’ambito del distinto ed autonomo rapporto pubblicistico d’imposta intercorrente tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria, non essendo essi idonei ad incidere sui presupposti legali di spettanza del credito d’imposta né sull’accertamento dell’obbligazione tributaria. (In motivazione, la Corte ha precisato che tali pattuizioni non precludono il riconoscimento del credito d’imposta per le imposte assolte all’estero, il quale spetta al contribuente in presenza delle condizioni stabilite dall’art. 165 TUIR e, segnatamente, dell’avvenuto pagamento definitivo dell’imposta estera sul reddito ivi prodotto, restando irrilevante, ai fini del rapporto tributario, la diversa regolamentazione convenzionale dei reciproci rapporti economici tra datore di lavoro e lavoratore).

Rif. Normativi

  • d.P.R. 22/12/1986, n. 917, art.15
  • d.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 165

Conformi

  • C.G.T. di I° grado di Genova, n. 195 del 02/03/2026

Anno pubb.

  • 2026

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