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Composizione |
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181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 |
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TASI - Esenzione - Requisito oggettivo - Attività di istruzione - Corrispettivo medio percepito inferiore al costo medio per studente - Presunzione legale.
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Massima |
In tema di agevolazioni tributarie degli enti non commerciali, ai fini dell’esenzione dalla TASI prevista per gli immobili destinati ad attività didattiche svolte con modalità non commerciali, l’art. 1, comma 856, della l. 30 dicembre 2025, n. 199 – disposizione di interpretazione autentica dell’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, applicabile anche ai tributi comunali armonizzati – stabilisce che le attività educative e scolastiche esercitate dagli enti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, devono considerarsi non commerciali quando il corrispettivo medio percepito dagli utenti sia inferiore al costo medio per studente (CMS) annualmente pubblicato dal Ministero dell’istruzione e del merito e dal Ministero dell’università e della ricerca; ne consegue che spetta l’esenzione tributaria all’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto che richieda contributi scolastici sensibilmente inferiori al predetto parametro ministeriale, dovendo escludersi, in tal caso, la sussistenza di finalità lucrative o di modalità di esercizio improntate a criteri commerciali. (In applicazione di tale principio, la Corte ha riconosciuto l’esenzione Tasi in favore di ente ecclesiastico, civilmente riconosciuto, che richiedeva contributi scolastici di molto inferiori al costo medio per studente stabilito dal Ministero).
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Rif. Normativi |
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Vedi |
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Anno pubb. |
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