|
|
Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 15^, sentenza del 22 agosto 2025, n. 5252 |
|
Composizione |
Fraioli Fernanda (Presidente) – Buccaro Alfredo (Relatore) – Chianura Pietro Vito (Giudice) |
|
|
181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) |
|
|
Imposte e tasse - I.M.U. – Immobili compresi nel demanio e nel patrimonio (disponibile e indisponibile) dello Stato – Agenzia del Demanio - Soggetto passivo – Esclusione |
|
Massima |
In tema di IMU (come anche di ICI), l'Agenzia del Demanio non è soggetto passivo di imposta in relazione agli immobili compresi nel demanio e nel patrimonio (disponibile ed indisponibile) dello Stato, dei quali essa è mera affidataria ai fini dell’amministrazione e della valorizzazione ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, ragion per cui il gestore del patrimonio immobiliare pubblico, non essendo titolare della proprietà o di altri diritti reali di godimento, né beneficiario di concessione amministrativa sui predetti immobili, non è ricompreso tra i soggetti passivi di imposta elencati nell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (così come nell’art. 3 del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, per l’ICI). |
|
Rif. normativi |
art. 9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23; artt. 1 e 3 del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504; art. 65 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 |
|
Conformità |
Cass. civ., sez. trib., 11 gennaio 2025, n. 727; Cass. civ., sez. trib., 17 aprile 2019, n. 10655 |
|
Anno pubb. |
2025 |
