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Sentenza del giorno 7 luglio 2025, n. 888 del 2025 (dep. 23/07/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III
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Composizione |
Cagnoli Luisa Anna (Presidente) Monaca Giovanni (Relatore) De Nicola Sergio (Giudice) |
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279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 414 DETRAZIONI |
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Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) – Determinazione dell’imposta – Spese di acquisto di immobili - Detraibilità - Condizioni – Primato del diritto dell’Unione Europea - Attività imprenditoriale – Neutralità dell’imposizione |
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Massima |
In tema di detrazione di imposte, l’art. 19-bis, comma 1, lett. i), del d.P.R. 633/1972 va disapplicato nella parte in cui non consente la detrazione IVA relativa all’acquisto di fabbricati a destinazione abitativa, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati, in quanto tale norma interna si pone in contrasto sia con l’art. 9 della Direttiva 2006/112/CE, in relazione alla soggettività IVA, sia con il diritto alla detrazione di cui agli artt. 167 e 168 della citata Direttiva, in relazione ai principi di neutralità e di proporzionalità dell’imposta, essendo del tutto irrilevante il risultato di esercizio nonché il conseguimento di utili o di perdite ovvero la pertinenza della singola operazione rispetto alle attività principali esercitate. (Fattispecie in cui è stato riconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA ad una società - avente per oggetto la gestione di una stazione servizio di carburanti - con riferimento all’acquisto di un complesso immobiliare ad uso abitativo).
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Rif. normativi |
Art. 19 bis, DPR 26/10/1972 n. 633 Art. 9, par. 1, lett. a), Direttiva 2006/112/CE Artt. 167 e 168 , Direttiva 2006/112/CE |
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Conformità |
Cass., Sez. 3 , Ordinanza del 26/08/2022, n. 25414 Cass., sez. 5., Sentenza del 06/10/2020, n. 21395 |
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Anno pubb. |
2025 |
