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Sentenza del 9/06/2025, dep. 16/06/2025, n. 749/2025 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sez. 1. |
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Composizione |
Pres. De Carlo, Est. Marinai |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 016 ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE
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TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE - Proposta di rendita del titolare di diritti reali sull'immobile - Procedura DOCFA ex d.m. n. 701 del 1994 - Funzione – Conseguenze – Fattispecie
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Massima |
In tema di procedura cd. DOCFA – introdotta dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701 - per l'accertamento delle unità immobiliari, avendo essa il solo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto ed il suo aggiornamento fino a quando l'ufficio finanziario non provveda alla determinazione della rendita definitiva, la dichiarazione del contribuente costituisce soltanto l'atto iniziale del procedimento amministrativo, che è di tipo cooperativo e non una istanza tendente ad ottenere un'autorizzazione, licenza, abilitazione o altro atto di consenso, il cui rilascio costituisce condizione per l'esercizio di un'attività. (In motivazione la Corte ha affermato, in applicazione di tali principi, che deve escludersi che il provvedimento con cui l'Agenzia del territorio ridetermina la classe e la rendita degli immobili possa qualificarsi come atto di autotutela, trattandosi piuttosto di provvedimento conclusivo della procedura con il quale l'Amministrazione determina la rendita catastale definitiva, provvedimento dalla cui notifica al contribuente decorre il termine di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo, decorso il quale la rendita diviene definitivamente accertata). |
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Rif. normativi |
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Rif. giurisprudenziali |
Vedi: Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 4752 del 23/02/2021 (Rv. 660667 - 01)
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Anno pubb. |
2025 |
