Società progetto e iscrizione all’albo: non è conforme a Costituzione e alla CEDU la norma di interpretazione autentica contenuta nel cd. Milleproroghe 2025
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Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli - Sezione 1, Sentenza del 13/06/2025, n. 3962/2025 |
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Composizione |
Giudice Monocratico Luca Caputo |
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181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - |
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TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - Accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate comunali - Affidamento del servizio a società di scopo - Requisito soggettivo dell'iscrizione all'albo - Irrilevanza - Questione di legittimità costituzionale. |
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Massima |
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 14-septies, della l. n. 15/2025, nella parte in cui, con norma dichiaratamente interpretativa, ha previsto che “gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società”. (Nella fattispecie, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli ha disposto la rimessione degli atti alla Corte costituzionale prendendo atto che la Corte di cassazione, con ordinanza n. 7495/2025, ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale disposto dalla stessa Corte di Napoli proprio in base alla norma sopravvenuta). |
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Rif. normativi |
L. n. 15/2025, art. 3, comma 14 septies Cost., artt. 3, 25, 41, 76, 97, 111 CEDU, art. 6
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass. n. 7495 del 2025 (VEDI) |
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Anno pubbl. |
2025 |
