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Composizione |
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279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 414 DETRAZIONI TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA – DETRAZIONI |
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Detrazioni fiscali – Ristrutturazione edilizia – Presentazione della dichiarazione oltre il termine di 90 giorni – Possibilità di provare anche in giudizio la spettanza della detrazione – Esclusione - Natura della dichiarazione sul punto – Dichiarazione di volontà. |
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Massima |
In tema di detrazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’art. 16-bis del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, l’indicazione della detrazione in una dichiarazione dei redditi presentata oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza previsto dall’art. 2, comma 7, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, comportando l’omissione della dichiarazione stessa, legittima il recupero dell’agevolazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, senza che il contribuente possa successivamente dimostrare, in sede contenziosa, l’effettività, l’inerenza e la natura delle spese sostenute, atteso che l’esercizio del diritto alla detrazione presuppone una manifestazione di volontà da rendersi mediante la dichiarazione fiscale e che tale dichiarazione, nella parte in cui esprime l’opzione per il beneficio, ha natura negoziale e non è emendabile una volta omessa, restando preclusa la possibilità di sostituirla mediante allegazioni o produzioni documentali successive. |
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Rif. Normativi |
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Vedi |
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Anno pubb. |
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Tuesday 30 June 2026 11:19
LA DICHIARAZIONE TARDIVA OLTRE NOVANTA GIORNI PRECLUDE IL RICONOSCIMENTO DELLA DETRAZIONE PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: NATURA NEGOZIALE E NON EMENDABILITA' DELL'OPZIONE FISCALE
Pubblicato in
Giugno 2026
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