Giugno 2026

Tuesday 30 June 2026 09:11

COMPETE AL CURATORE FALLIMENTARE IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI DI PARTECIPAZIONE DEL FALLITO

 

 

 

  • Sentenza del 12/05/2026, dep. 05/06/2026, n. 500/2026 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, Sez. 2

Composizione

  • Pres. Piombo
  • Rel. Morbelli

 

 081 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE  CONCORSUALI  -  181 BENI NON COMPRESI  - FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI 

 

Contribuente fallito – Redditi di partecipazione – Dichiarazione e pagamento delle imposte – Competenza del curatore fallimentare – Sussistenza.

Massima

In tema di imposte sui redditi, i redditi di partecipazione imputati per trasparenza all’imprenditore fallito ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non rientrando tra i beni e i diritti sottratti alla massa fallimentare dall’art. 46 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (ora artt. 142 e ss. del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), devono considerarsi acquisiti al fallimento; ne consegue che gli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte relative a tali redditi gravano sul curatore fallimentare, quale soggetto legittimato alla gestione del patrimonio fallimentare ai sensi degli artt. 43 e 88 l. fall., restando il fallito privo della disponibilità e dell’amministrazione dei relativi cespiti reddituali.

 

Rif. Normativi

  • D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 183
  • D.P.R. 22/07/1998, n. 322, art. 5
  • R.D. 16/3/1942, n. 267, art. 46
  • D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 142

Vedi

  • Non risultano precedenti in termini

Anno pubb.

  1. 2026