|
|
|
|
Composizione |
|
|
|
089 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - 022 AUTORITA’ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI – IN GENERE - GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE |
|
|
Amministratore di fatto - Sentenza penale di assoluzione – Efficacia di giudicato nel processo tributario – Sussistenza. |
|
Massima |
In tema di giudizio tributario, ai sensi dell’art. 21-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, introdotto dal d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non sussiste, che abbia accertato l’inesistenza in capo all’imputato della qualità di amministratore di fatto della società, fa stato nel processo tributario quanto ai fatti materiali oggetto del giudicato penale; ne consegue che, in difetto del presupposto soggettivo della responsabilità gestionale, è precluso all’Amministrazione finanziaria esercitare nei confronti del medesimo soggetto pretese impositive e sanzionatorie fondate sull’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto. |
|
Rif. Normativi |
|
|
Vedi |
|
|
Anno pubb. |
|
Tuesday 30 June 2026 08:57
ILLEGITTIMA LA PRETESA IMPOSITIVA NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRATORE DI FATTO ASSOLTO PER INSUSSISTENZA DEL FATTO IN SEDE PENALE
Pubblicato in
Giugno 2026
Allegati:
