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Sentenza del 07/05/2026, dep. 09/06/2026, n. 150/2026 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trieste, Sez. 2 |
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Composizione |
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178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 517 REDDITO COMPLESSIVO - IN GENERE - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - IN GENERE - IRPEG ED IRES – REDDITI DI IMPRESA – DETERMINAZIONE |
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Reddito d’impresa – Costi – Deducibilità – Condizioni – Individuazione. |
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Massima |
In tema di reddito d’impresa, ai fini della deducibilità dei costi, ai sensi degli artt. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e 2697 cod. civ., grava sul contribuente l’onere di provare, mediante idonea documentazione, l’esistenza e la natura del componente negativo, i relativi fatti giustificativi e la sua effettiva riferibilità all’attività d’impresa, dimostrandone la compatibilità, la coerenza e la correlazione con l’esercizio dell’attività imprenditoriale, non essendo sufficiente la mera allegazione del sostenimento del costo né essendo richiesta la diretta correlazione con specifici ricavi. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto indeducibili i costi per viaggi e trasferte privi di adeguata documentazione circa le ragioni dello spostamento e il collegamento con l’attività esercitata, i rimborsi chilometrici fondati su percorrenze manifestamente incongruenti rispetto a quelle effettivamente desumibili da dati oggettivi, nonché gli abbuoni passivi concessi alla clientela quando la documentazione prodotta sia costituita da mere dichiarazioni di terzi, prive di elementi idonei a identificare il rapporto economico sottostante e l’effettivo sostenimento dell’onere da parte dell’intermediario). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
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Tuesday 30 June 2026 08:34
L'ONERE DELLA PROVA DELL'INERENZA DEI COSTI TRA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA E RIFERIBILITA' ALL'ATTIVITA' D'IMPRESA
Pubblicato in
Giugno 2026
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