Giugno 2026

Tuesday 30 June 2026 08:25

ILLEGITTIMO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO RECANTE UNA CONTESTAZIONE DIFFERENTE RISPETTO ALLO SCHEMA D'ATTO

 

 

 

 

  • Sentenza del 30/01/2026, dep. 04/02/2026, n. 76 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza, Sez. 1

Composizione

  • Pres. De Matteis
  • Rel. De Matteis

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)   003 AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE 

 

Contraddittorio preventivo – Avviso di accertamento – Contenuto differente rispetto allo schema d’atto ex art. 6-bis della L. n. 212/2000 – Nullità – Sussistenza.

Massima

In tema di contraddittorio preventivo, ai sensi dell’art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, è illegittimo l’avviso di accertamento che si fondi su una contestazione diversa da quella previamente formulata nello schema di atto sottoposto al contribuente, poiché il diritto al contraddittorio risulta effettivamente garantito solo ove l’atto impositivo definitivo si mantenga nell’ambito dei rilievi preventivamente comunicati, consentendo un’utile interlocuzione difensiva. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto illegittimo l’atto impositivo in una fattispecie in cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione costi per trasferte all’estero ai sensi dell’art. 95, comma 3, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, laddove, nello schema di atto, aveva invece contestato la mancata documentazione di costi non risultanti dai dati dello “spesometro integrato” e richiesto esclusivamente la produzione della relativa documentazione contabile, introducendo nell’atto finale un rilievo nuovo, fondato su presupposti fattuali e giuridici differenti rispetto a quelli oggetto del preventivo confronto procedimentale).

Rif. Normativi

  • L. 27/07/2000, n. 212, art. 6-bis

Conformità

  • Non risultano precedenti in termini

Anno pubb.

  1. 2026