Giugno 2026

Thursday 18 June 2026 12:25

IMU: L'AGEVOLAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE SPETTA AD UNA SOLA UNITA' IMMOBILIARE

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 16, Sentenza del 24/04/2026  dep. il  4/5/2026, n. 3044

Composizione

Pres. rel. C. Buonauro

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)   467 DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

 

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE IMU - Contemporaneo utilizzo di più unità immobiliari - Aliquota agevolata prevista per l’"abitazione principale" - Applicabilità ad una sola unità immobiliare - Sussistenza - Estensione ad altre unità contigue - Esclusione.

Massima

In tema di IMU, in base al chiaro tenore dell’art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011, l’esenzione dall’imposta può essere riconosciuta ad un’unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale e, stante la natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione, non può essere estesa ad ulteriori unità contigue, di fatto unificate ed utilizzate anch’esse come abitazione principale.

Rif. normativi

Art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011

Art. 1 della l. n. 214/2011

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 28420 del 2025 (CONF.)

Cass. n. 28455 del 2025 (VEDI)

   

Anno pubbl.

2026