Giugno 2026

Thursday 18 June 2026 12:20

DEDUCIBILITA' DEI COSTI PER CONVEGNI PROFESSIONALI

 

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 2, Sentenza del 09/02/2026 dep. il 20/3/2026, n. 1255

Composizione

Pres. F. Izzo, rel. G. Urbano

 

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI   467 DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE

 

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE Costi e oneri deducibili - Forfettizzazione contenuta in contratto quadro - Inerenza all’attività d’impresa - Onere della prova - Contenuto.

Massima

In tema di reddito di lavoro autonomo, sono indeducibili per difetto di inerenza i costi sostenuti per l’organizzazione di incontri tecnico-scientifici e convegni quando, pur essendone provata l’effettiva realizzazione, le concrete modalità dell’operazione, l’entità delle spese sostenute, il numero limitato dei partecipanti ed i rapporti intercorrenti con il soggetto erogatore del servizio escludano l’esistenza di un effettivo collegamento funzionale con l’attività professionale esercitata. (Il principio è stato affermato in relazione al recupero a tassazione di circa euro 108.000,00 dedotti per servizi di digitalizzazione di schede cliniche a fronte di una struttura di studio dotata di due dipendenti amministrativi stabili e di un volume di prestazioni annue, per circa ventimila visite, ritenuto del tutto inverosimile).

Rif. normativi

Art. 54 del d.P.R. n. 917/1986

Art. 109 del d.P.R. n. 917/1986

           

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 3750 del 2025 (VEDI)

Cass. n. 6368 del 2021 (VEDI)

   

Anno pubbl.

2026