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Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 2, Sentenza del 09/02/2026 dep. il 20/3/2026, n. 1255 |
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Composizione |
Pres. F. Izzo, rel. G. Urbano |
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178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 467 DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE |
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TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE Costi e oneri deducibili - Forfettizzazione contenuta in contratto quadro - Inerenza all’attività d’impresa - Onere della prova - Contenuto. |
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Massima |
In tema di reddito di lavoro autonomo, sono indeducibili per difetto di inerenza i costi sostenuti per l’organizzazione di incontri tecnico-scientifici e convegni quando, pur essendone provata l’effettiva realizzazione, le concrete modalità dell’operazione, l’entità delle spese sostenute, il numero limitato dei partecipanti ed i rapporti intercorrenti con il soggetto erogatore del servizio escludano l’esistenza di un effettivo collegamento funzionale con l’attività professionale esercitata. (Il principio è stato affermato in relazione al recupero a tassazione di circa euro 108.000,00 dedotti per servizi di digitalizzazione di schede cliniche a fronte di una struttura di studio dotata di due dipendenti amministrativi stabili e di un volume di prestazioni annue, per circa ventimila visite, ritenuto del tutto inverosimile). |
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Rif. normativi |
Art. 54 del d.P.R. n. 917/1986 Art. 109 del d.P.R. n. 917/1986
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass. n. 3750 del 2025 (VEDI) Cass. n. 6368 del 2021 (VEDI) |
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Anno pubbl. |
2026 |
Thursday 18 June 2026 12:20
DEDUCIBILITA' DEI COSTI PER CONVEGNI PROFESSIONALI
Pubblicato in
Giugno 2026
Allegati:
