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Dati sentenza |
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 8, Sentenza del 04/03/2026 dep. 20/3/2026, n. 1242 |
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Composizione |
Pres. M. Di Carlo, rel. P. Pescino |
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Schema classificazione |
177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 229 PRESCRIZIONE |
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Titoletti |
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PRESCRIZIONE - Notifica della cartella esattoriale non fondata su sentenza passata in giudicato – Sanzioni e interessi – Prescrizione quinquennale - Fondamento. |
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Massima |
In caso di notifica della cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997 e, per gli interessi, dall’art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ. |
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Rif. normativi |
Art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997 Art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass. n. 2095 del 2023 (CONF.) Cass. n. 7486 del 2022 (CONF.) Cass. n. 32374 del 2025 (DIFF.) |
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Anno pubbl. |
2026 |
