Giugno 2026

Wednesday 17 June 2026 09:45

NELLE SOCIETA' DI CAPITALI IL PRESUPPOSTO SUFFICIENTE PER L'OPERATIVITA' DELLA PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI AI SOCI E' LA RISTRETTA BASE AZIONARIA

 

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 1, Sentenza del 09/03/2026, dep. il 11/3/2026, n. 1095/2026

Composizione

Pres. Zannini Carlo, Rel. Caroppoli Michele

 

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI -  464 IMPUTAZIONE

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE – IMPUTAZIONE -

 

Società per azioni - Presunzione di distribuzione degli utili ai soci - Presupposti - Ristretta base azionaria - Sufficienza - Necessità di un rapporto di parentela tra i soci - Esclusione.

Massima

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali con ristretta base partecipativa, ove sia accertata la percezione di redditi societari non contabilizzati, opera la presunzione di loro distribuzione pro quota ai soci, non essendo necessario un legame di parentela tra i soci, ma solo la ristrettezza della base sociale, che di norma implica in sé un elevato grado di compartecipazione dei soci, la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell’esistenza di utili extrabilancio, salva prova contraria da parte del contribuente che dimostri che i maggiori ricavi dell’ente sono stati accantonati o reinvestiti.

Rif. normativi

Art. 2729 c.c.

Art. 38 del d.P.R. n. 600/1973

Art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973

Art. 41 del d.P.R. n. 600/1973

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 24/3/2025, n. 7815, Rv. 674399 – 01 (CONF)

Cass. Sez. 5, 20/12/2018, n. 32959, Rv. 652116 - 01 (CONF)

Cass. Sez. 5, 22/11/2017, n. 27778, Rv. 646282 - 01 (CONF)

Anno pubbl.

2026