Giugno 2026

Wednesday 17 June 2026 09:20

LA IMPUGNAZIONE DELL'ATTO DELLA RISCOSSIONE PER VIZI DELL'ATTO PRESUPPOSTO NECESSITA DI CHIAMATA IN GIUDIZIO DELL'ENTE IMPOSITORE

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 11, Sentenza delL’ 08/05/2026, dep. il 13/5/2026, n. 3301/2026

Composizione

Pres. e rel. Bonauro Carlo,

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE 

 

Ricorso avverso cartella di pagamento - Contestazione sulla mancata notifica degli atti impositivi presupposti – Legittimazione passiva dell’ente impositore – Necessità di evocazione in giudizio - Fondamento.

Massima

Ai sensi dell’art. 14, comma 6-bis, d.lgs. n. 546/1992, come introdotto dal d.lgs. n. 220/2023 e applicabile ai ricorsi notificati dal 5/1/2024, in caso di deduzione di vizi di notifica o comunque di vizi propri dell’atto presupposto emesso da soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso deve essere proposto congiuntamente nei confronti dell’ente impositore e dell’agente della riscossione, per cui la mancata evocazione in giudizio dell’ente impositore determina l’inammissibilità del ricorso, non sanabile mediante integrazione successiva del contraddittorio.

Rif. normativi

Art. 102 c.p.c.

Art. 14, comma 6-bis del d.lgs. n. 546/1992

d.lgs. n. 220/2023

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, n. 27737 del 2024, Rv. 672767 – 01 (VEDI)

Anno pubbl.

2026