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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 11, Sentenza delL’ 08/05/2026, dep. il 13/5/2026, n. 3301/2026 |
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Composizione |
Pres. e rel. Bonauro Carlo, |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE |
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Ricorso avverso cartella di pagamento - Contestazione sulla mancata notifica degli atti impositivi presupposti – Legittimazione passiva dell’ente impositore – Necessità di evocazione in giudizio - Fondamento. |
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Massima |
Ai sensi dell’art. 14, comma 6-bis, d.lgs. n. 546/1992, come introdotto dal d.lgs. n. 220/2023 e applicabile ai ricorsi notificati dal 5/1/2024, in caso di deduzione di vizi di notifica o comunque di vizi propri dell’atto presupposto emesso da soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso deve essere proposto congiuntamente nei confronti dell’ente impositore e dell’agente della riscossione, per cui la mancata evocazione in giudizio dell’ente impositore determina l’inammissibilità del ricorso, non sanabile mediante integrazione successiva del contraddittorio. |
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Rif. normativi |
Art. 102 c.p.c. Art. 14, comma 6-bis del d.lgs. n. 546/1992 d.lgs. n. 220/2023 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass. Sez. 5, n. 27737 del 2024, Rv. 672767 – 01 (VEDI) |
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Anno pubbl. |
2026 |
Wednesday 17 June 2026 09:20
LA IMPUGNAZIONE DELL'ATTO DELLA RISCOSSIONE PER VIZI DELL'ATTO PRESUPPOSTO NECESSITA DI CHIAMATA IN GIUDIZIO DELL'ENTE IMPOSITORE
Pubblicato in
Giugno 2026
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